La sapienza civile dei Romani.

 

Prima di affrontare il complesso tema delle coordinate spaziali e temporali della Romanità, vorrei soffermarmi sulla sapienza civile dei Romani, ossia sul loro concetto di diritto (ius). Abbiamo confrontato già il ius con il fas, ma in questa sede ritorno sull'argomento per approfondirlo. Molti sono stati e sono i contributi della scienza romanistica volti a determinare il concetto espresso da questi due monosillabi, ma, per quanto ne sappia, tutti i tentativi profusi in questa direzione si sono rivelati deludenti e parzialmente infruttuosi.

Se consideriamo i creatori di questa civiltà, non possiamo fare a meno di ammirarne l' esatta percezione delle polarità in contrasto tra di loro, e lo sforzo costante di conciliarle in unum.

Occorre ribadirlo: il fas ha tutt'altra etimologia di ius, e quindi indica un concetto diverso. Il fas, o lex divina, etimologicamente, deriva dall'incrocio di almeno due radici linguistiche: una che si ricollega al verbo greco thitemi (latino ponere, italiano porre);e una direttamente riconducibile al verbo latino fari,( italiano dire, parlare). Per ius sono state proposte molte etimologie. E' stato accostato all' indoiranico yaus, presente nell'espressione yaoz-da, tradotta abitualmente purificare o "formula di benedizione sacra dell'azione" e al verbo latino iungere (unire, congiungere). Ambedue le etimologie alludono al contatto dell'uomo con il mondo del sacro e quindi sono da tenere in pari considerazione. E' forse l'etimologia da iungo che rende con più immediatezza il concetto poco ora espresso. 

Ma fas, nel suo derivare da fari, si può fondatamente mettere in relazione anche con il greco fos-fotos, che significa luce, per cui la parola in esame potrebbe significare non solo "ciò che è posto", ma anche "parola splendente". A mio avviso, ammettendo la liceità di questa interpretazione, con fas siamo ricondotti agli inizi della stessa creazione. Non stupisca questa affermazione: nel diritto romano arcaico, quando si riteneva che gli dei fossero presenti in ogni negozio pubblico e privato, la parola aveva un valore creativo, costituente  una data realtà. 

Per farla breve: gli stessi Romani indicavano nella dea greca Thémis, garante dell'equilibrio cosmico, l'omologo del latino fas. Il ius ha nelle fonti molti significati: ora è associato all'utilità, ora significa facoltà, ora pretesa azionabile, ora azione e potere. Ma ognuno di questi significati, presi partitamente e complessivamente, non è in grado di definirlo. Alla luce di quanto abbiamo già esposto, quando abbiamo parlato di equilibrio energetico, giova ricalibrare la definizione sia di ius che di fas. Diremo allora che il primo ha valore di equilibrio sociale, mentre il secondo quello di equilibrio cosmico e questo si pone come fondamento di quello. Da qui la difficoltà incontrata dalla scienza romanistica nel districare i due concetti, che appaiono, e sono, effettivamente intrecciati, anche se con significati ben distinti. 

Nel significato, che spero esatto, di equilibrio sociale, il ius o diritto ricomprende tutte le scienze umane ora differenziate: storia, economia, religione, sociologia, politica, antropologia, sebbene si sia dibattuto e si dibatta ancora sulla reale percezione che i giuristi romani avessero effettivamente di queste discipline. Tali scienze, a mio parere, erano considerate dai Romani sub specie iuris, e venivano quindi ricondotte all'alveo del diritto, non esistendo autonomamente. Per la precisione, esse subivano un processo di giuridicizzazione. Così è per i rapporti politici, rivestiti di forma giuridica; così è per la sociologia (basti pensare alla dinamica dei gruppi nella fase di coalescenza della civitas e durante tutta la storia romana: lo stesso Senato era diviso in patres minorum gentium e patres maiorum gentium, divisione ancora non ben chiara); ancora si pensi all'economia: è vero che i giuristi non si occuparono mai espressamente di scienza economica; ma basta il regime giuridico della proprietà terriera per apprezzare in tutta la sua portata il contributo dato dai Romani alla dottrina economica; antropologia: qui è di estremo interesse il passaggio dalla preistoria alla storia, scandito in tappe emozionanti ed inoltre vanno ricordati tanti altri argomenti come la problematica del nomen e del realismo nominale; storia: anche questa disciplina entra a far parte del diritto pubblico: gli annalisti (i primi storici di Roma), spesso mescolavano la pura e semplice trattazione di fatti storici a considerazioni d'ordine giuridico, come  accade in Tito Livio, non a torto considerato il più giurista tra gli storici romani; religione: questa ha il suo caposaldo e vertice nel fas che, sebbene distinguibile dal ius a questo si riconnette come sua ultima istanza e giustificazione. Lontanissima dalla mentalità romana era invece fare speculazioni filosofiche sul diritto, come accade nella modernità: oggi troviamo libri di diritto pieni di formule matematiche e di varie astruserie. Secondo i Romani il ius era l'anima della civitas, la sua ragion d'essere ed esso si riduce in ultima analisi, come crediamo, nella diade opposizionale-complementare ius fasque. Il ius dunque rispondeva all'ordine delle cose e si traduceva in antico in formule orali e verbali tanto che si mise in dubbio che il pretore potesse crearlo mediante formule scritte.

Ricordo l'emersione, in una certa fase dello svolgimento del diritto romano, corrispondente all'avvento del diritto pretorio, del principio dell'aequitas o uguaglianza (dalla stessa radice di equilibrio). Con questo principio, una più matura coscienza giuridica intendeva mitigare i rigori dello strictum ius, derivanti dall'applicazione ferrea del diritto: come disse Cicerone: summum ius, summa iniuria.

La coppia concettuale ius/fas, per i giuristi romani, esaurisce l'ambito della realtà, e costituisce la sapienza civile dei Romani. La tradizione romana, infatti, non conosce interpretazioni esoteriche o misteriosofiche di libri sacri, come avviene, ad es., in quella ebraica e , in parte, in quella cristiana (Rosacrociani). Questa sapienza civile è fatta dai cittadini per i cittadini. Tutte le leggi erano emanate in nome del Senato e del popolo di Roma; la suprema autorità della legge era simboleggiata dai fasces (fasci di verghe di olmo e betulla tenuti insieme da corregge in cui era inserita una scure). Usando termini assolutamente non romani, potrei dire che, mentre il fas appartiene alla sfera della trascendenza, il ius attiene alla sfera dell'immanenza, anche se nel pensiero romano si tratta di sfere collegate. Solo il ius è immediatamente vincolante per i consorziati, in quanto indicante il giusto; il fas esprime invece un concetto più sfumato, quello del lecito o dell'illecito, nel caso del nefas.

Già Quinto Mucio Scevola, pontefice massimo intorno all'89 a.C., distingueva tre tipi di teologia: una dei poeti; una dei filosofi ed una terza appartenente a "quelli che dirigono la società", ovvero ai primores civitatis. La concezione aristocratica è molto forte, se è vero che Scevola, nel rifiutare come dannosi i primi due tipi di teologia, considerava il terzo degno di accettazione, in quanto teologia civile. 

E' possibile tuttavia, come abbiamo visto, applicare, con risultati apprezzabili, alcuni principi della philosophia perennis anche alla religione romana, per quanto essa non possieda un corpus di dottrine esoteriche, al pari della Cabbalah ebraica. Questa applicazione deve essere cauta, anche se la tradizione romana è, al pari di tutte le culture "tradizionali", impregnata di sacralità. Questo perché la teologia romana è di tipo civile, e dunque è concepita in funzione della convivenza politica e sociale. A mio avviso, la ricerca sulle divinità romane deve essere impostata soprattutto sul significato etimologico delle parole indicanti gli dei, al fine di scoprirne l'essenza. D'altra parte, è sotto gli occhi di tutti che, mentre del diritto pubblico romano noi possediamo solo scarni frammenti, siamo in grado di ricostruire in modo sufficientemente soddisfacente il diritto privato nelle parti che lo compongono, come la dogmatica del contratto, le successioni, il processo civile, la teoria della persona di diritto ecc. 

Anche l'influenza della filosofia greca si rivela, ad un attento esame, piuttosto superficiale. Mentre i Greci erano convinti della loro superiorità intellettuale nei confronti dei Romani, questi, almeno agli inizi della penetrazione ellenistica, li chiamavano spregiativamente Graeculi, convinti che le loro chiacchere avrebbero mandato in rovina le tradizioni avite, come affermava Catone il Censore. Certo, vi furono non pochi Romani che si innamorarono cella cultura greca, come Cicerone, ma nel complesso la sapienza civile rimase di molto prevalente sulla filosofia graeco more. Il filosofo non fu mai, come il giurista, una figura centrale e caratteristica del mondo romano. 

Si incontrano nella storia di Roma alcune figure di filosofi: ad es. Lucrezio seguace dell'epicureismo; Cicerone (che però fu più che altro un divulgatore e scrisse libri interessanti anche per il diritto pubblico, come il De legibus e il De re publica), di posizioni eclettiche; e Seneca, di fede stoico-platonizzante. La filosofia greca ebbe incidenza sul diritto romano, che recepì, come sappiamo, il metodo dialettico.

E' il caso di ricordare che sono individuabili nella filosofia italiana almeno due branche: la prima è quella della filosofia naturale, comprendente gli studi di medicina, matematica e astrologia/astronomia; la seconda è quella che io chiamerei civile, essendo imperniata sulla riflessione avente ad oggetto il diritto, la storia e l'economia politica, tutte materie che attengono alla sfera della società. Orbene, il "caposcuola" di questo secondo filone di pensiero, il napoletano Giambattista Vico, vissuto nel '700,   parlava di una "teologia civile" imperniata sul mondo della storia e della vita civile che, in ragione del principio del verum ipsum factum, per il quale gli uomini conoscono veramente solo ciò che creano, può essere considerata la forma più convincente di teologia, da studiare col metodo filologico. Più in là, solo per fare solo un esempio, troviamo Gian Domenico Romagnosi, cultore di filosofia del diritto, diritto amministrativo ed economia politica. Naturalmente, non sono da dimenticare le scuole giuridiche italiane: Glossatori e Commentatori, di cui ci occuperemo estesamente nella dovuta sede.  

Dicevamo del ius come equilibrio sociale,( chiamato dai Romani pax deorum, ovvero la concordia tra uomini e dei) anche ammettendo il carattere egoista e violento del romano medio. Il fatto è che in una città come Roma, perennemente in conflitto esterno ed interno, non era facile mantenere una situazione di equilibrio, ottimamente raggiunto però durante quasi tutto l'arco del periodo repubblicano. In età imperiale, un buon equilibrio si ebbe nel II sec. d.C., approssimativamente corrispondente al periodo degli Imperatori adottivi (97-161 d.C.). Dopo di che (dal 235 d.C.) anarchia e guerre civili, placate solo con l'avvento al trono di Diocleziano. Nel campo della tassazione, il ius fiscale (la cassa imperiale), si mantenne in equilibrio almeno fino ai primi decenni del III sec. d.C.; in seguito, il costituirsi delle uniche due classi dei potentiores e degli humiliores, e la scomparsa del ceto medio, resero insopportabilmente esoso il diritto fiscale, che venne a gravare sempre più sui ceti più umili.   

I vari iura si possono tradurre convincentemente con la parola equilibrio: si ha così l'equilibrio naturale (diritto naturale), l'equilibrio civile (diritto civile), l'equilibrio sacro (il diritto sacro), l'equilibrio pretorio (diritto pretorio) e via esemplificando. Ma l'equilibrio cosmico (fas) è instabile: da qui ripercussioni sulla legge umana, con crisi e perturbazioni.  

Ponendo l'accento sul ius anziché sul fas, i giureconsulti romani hanno fatto una precisa scelta antropocentrica: poco c'è da dire sul fas, molto sul ius: il diritto è per l'uomo.

Commenti

Post popolari in questo blog

Il significato del Tricolore

Conclusioni